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VENDITORI PORTA A PORTA: I RAGGIRI CONTINUANO. ADICO SEGUE IN MEDIA TRE CASI A SETTIMANA

Dopo un 2017 da record (ovviamente negativo), anche il 2018 è cominciato all’insegna dei “raggiri” da parte dei venditori porta a porta, raggiungendo una media di 3 casi a settimana.

Come l’anno passato anche il 2018 non inizia bene per quanto riguarda i “raggiri” dei venditori porta a porta. La novità di questi primi mesi dell’anno, però, è che tra la moltitudine dei prodotti venduti ora si possono trovare anche libri, oltre che accessori e prodotti per la casa. Anche i nomi della aziende coinvolte in questa tipologia di vendita totalmente scorretta a volte cambiano, ciò che non cambia però è la tecnica che usano. Il venditore si presenta a casa della “vittima” una prima volta, proponendo un catalogo da firmare e spiegando che si tratta solo di una formalità; dopo qualche tempo, e comunque sempre oltre le due settimane durante le quali è possibile richiedere il recesso per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, si ripresenta spiegando sfacciatamente che la volta prima era stato firmato un contratto e che ora è necessario procedere con i primi acquisti.

Dal 2015 Adico ha seguito decine di casi risolvendoli praticamente tutti. Il presidente dell’Adico Carlo Garofolini commenta:

“Il nostro ufficio legale contesta alle varie aziende il vizio del consenso da parte dell’acquirente facendo tirare un sospiro di sollievo soprattutto a donne, per lo più anziane, che quando ci chiamano sono disperate, a dimostrazione di quanto spietata sia questa metodologia di vendita porta a porta. Il 99% dei casi ha ottenuto una soluzione rapida e positiva, anche con la restituzioni della relativa caparra. La faccenda si complica se viene coinvolta una finanziaria ma anche in questo caso il problema può essere risolto”.

L’associazione Adico, dunque, invita le “vittime” di questo raggiro a contattare la segreteria allo 041-5349637 (aperta dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19) per fissare il prima possibile un appuntamento con il proprio ufficio legale.

Fonte: Adico

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assicurazione auto

Assicurazione auto: in vigore le nuove norme anti-furbetti

Sono entrate in vigore le nuove norme che tendono ad evitare truffe in ambito assicurativo.

Basta truffe assicurative con le nuove norme anti-furbetti: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 134 del 10 giugno è diventato operativo il provvedimento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione del 1 giugno 2016 con oggetto il ‘Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 – codice delle assicurazioni private (provvedimento numero 23/2016)’.

Si tratta di una novità fondamentale per combattere le truffe assicurative legate a incidenti stradali veri o presunti, sia nell’individuazione dei casi di sospetta frode che per avviare il meccanismo di allerta preventiva nei confronti di soggetti già nel mirino delle assicurazioni perché ‘protagonisti’ di azioni fraudolente.

Grazie alle nuove norme, infatti, le Compagnie potranno controllare in tempo reale i dati degli incidenti relativi a veicoli a motore immatricolati in Italia, quelli dei danneggiati e dei testimoni riferiti ai medesimi sinistri e, incrociandoli, evidenziare eventuali ‘anomalie’ che possono riguardare la ripetizione dei nominativi di chi richiede indennizzi o dei testimoni.

A queste banche dati, in continuo aggiornamento da parte delle imprese assicuratrici, potranno accedere anche le Forze di Polizia, l’Autorità Giudiziarie e le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore.

In questo modo, le Assicurazioni hanno modo di effettuare controlli incrociati e, ad esempio, una volta verificato come un testimone sia presente in modo troppo frequente in una serie di sinistri, far scattare la segnalazione all’autorità competente per verificare la possibilità di una frode.

Fonte: Quifinanza

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