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AUTOVELOX: MULTA CONTESTABILE SE L’APPARECCHIO NON E’ VISIBILE

Autovelox, multa contestabile se l’apparecchio o la pattuglia non sono ben visibili.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza del 5 marzo ha stabilito che l’autovelox, oltre a essere correttamente segnalato, deve essere ben visibile dagli automobilisti, al pari della pattuglia che si trova in prossimità, altrimenti la multa per eccesso di velocità è contestabile.

Tale responso arriva dopo la contestazione di una contravvenzione elevata per eccesso di velocità dalla Polizia Stradale e per la quale era stato fatto ricorso presso il Tribunale di Livorno.

Quest’ultimo ha rilevato che il cartello di avviso della presenza dell’autovelox era posizionato correttamente, ma che la pattuglia non aveva valutato la propria visibilità e quella del dispositivo di rilevamento.

I giudici di Cassazione, hanno infatti affermato che «le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da ultima affermata anche da questa Corte (Cassazione 25392/2017)».

La sentenza esaminata è stata dunque cassata e rimandata ad un tribunale altro da Livorno il quale dovrà valutare proprio la presunta “non visibilità” dell’Autovelox.

Ancora una volta quindi la Corte di Cassazione interviene sui metodi di assegnazione delle multe per eccesso di velocità attraverso strumenti elettronici per il rilevamento di un’infrazione fornendo un’interpretazione a favore degli utenti della strada.

Fonte: Adico

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APPROVATA LA PRIMA SENTENZA RIGUARDANTE I DEBITI SOTTO I MILLE EURO

La pace fiscale ha riscosso finalmente i risultati sperati. I debiti verranno cancellati.

E’ stato approvato l’ultimo decreto legge che riguardava la cancellazione dei debiti sotto i mille euro per i contribuenti. In merito a questo, i giudici, dovranno applicare le disposizioni del decreto liberando dal pagamento gli interessati.

Il Giudice di Pace ha risolto la situazione, applicando “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Esso dichiara anche cessato il caos, riferito alle due cartelle esattoriali di 150 e 163 euro, emesse in virtù di materia stradale.

I debiti per essere accettati e allora annullati devono:

  • essere di importo inferiore ai mille euro;

  • rientrare nella data di entrata in vigore del decreto;

  • riferirsi a riscossioni con arco temporale 1° gennaio 2000- 31 dicembre 2010;

  • riguardare le due cartelle esattoriali che parlano di materia stradale;

L’annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza, specifica che il motivo di questa disposizione è di porre fine definitivamente ai contenziosi verificatesi in precedenza dando,a chi lo merita, il rimborso.

In conclusione, sottolinea il Giudice di Pace, se manca una disposizione che regoli le situazioni sorte anteriormente è comunque valido il principio secondo cui il giudizio deve concludersi con una decisione che dichiari cessata la materia del contendere.

 Fonte

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