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PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO: TRE, CINQUE O DIECI ANNI?

Dopo quanti anni avviene la prescrizione degli arretrati del bollo auto? La situazione attuale, sulla quale risulta necessario fare un po’ di chiarezza, potrebbe variare in seguito alla legge di bilancio 2018.

È sempre caldo il tema della prescrizione degli arretrati del bollo auto: oltre all’incertezza di fondo che ha da sempre caratterizzato l’argomento, ora si è aggiunta anche la disposizione inserita nella bozza della legge di bilancio 2018 che vorrebbe portare la prescrizione a 10 anni. Una notizia che, come prevedibile, ha allarmato i contribuenti e fatto gridare allo scandalo: in gioco c’è la violazione delle basilari norme di diritto, visto che il Governo calpesterebbe l’interpretazione più favorevole agli automobilisti fornita, di recente, dalle Sezioni Unite, interpretazione che vorrebbe la scadenza della tassa automobilista sempre in tre anni.

Allo stato attuale, la prescrizione degli arretrati del bollo auto è di 3, 5 o 10 anni?

Il punto da cui partire è sempre la legge. La normativa in materia di bollo auto stabilisce che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Così il bollo da versare nel 2017 si prescrive il 31 dicembre 2020, con la conseguenza che ogni richiesta di pagamento pervenuta dal 1° gennaio 2021 in poi è illegittima.

Se l’automobilista non versa spontaneamente il bollo auto, la Regione gli invia un avviso di pagamento con la «mora» (nelle Regioni a Statuto speciale la competenza è dell’Agenzia delle Entrate). Se l’inadempimento persiste, la Regione iscrive a ruolo l’importo e delega l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) al recupero coattivo delle somme. Tradotto in termini pratici, significa che arriva la cartella di pagamento e, successivamente, si passa eventualmente al fermo auto e al pignoramento. La cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro massimo 2 anni da quando l’ente titolare del credito (Regione o Agenzia Entrate) iscrive a ruolo l’imposta non versata. Se questo termine viene superato e la cartella viene notificata successivamente, il diritto di riscossione si considera «decaduto» e nulla è più dovuto dal contribuente. Per verificare la data di iscrizione a ruolo dell’imposta basta consultare il dettaglio della cartella esattoriale.

A questo punto viene l’incertezza. Il dubbio che si è posto è se, una volta notificata la cartella esattoriale, la prescrizione del bollo resta di tre anni o è più lunga. In buona sostanza, cosa succede se, dopo la notifica della cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione resta diversi anni con le braccia conserte e non avvia alcun pignoramento né notifica altri atti? Quando scade la cartella esattoriale del bollo auto? L’incertezza deriva dal fatto che nessuna legge stabilisce i termini di prescrizione dei tributi erariali. Sul punto si sono confrontati diversi orientamenti:

– Prescrizione del bollo auto a 10 anni: un primo orientamento, sposato ovviamente da Equitalia, riteneva che il bollo auto dovesse prescriversi in 10 anni una volta notificata la cartella e non impugnata nei 60 giorni. Questo perché la cartella non contestata, e quindi divenuta definitiva, sarebbe equiparabile a una sentenza e, come tutte le sentenze, avrebbe una prescrizione di 10 anni. Questa tesi è stata condivisa in passato anche dalla Cassazione con un isolato precedente.

– Prescrizione del bollo auto a 5 anni: ci sono stati anche giudici che hanno ritenuto che la prescrizione degli arretrati del bollo auto sia di cinque anni e ciò in virtù del fatto che, a norma del codice civile, tutti i debiti che vanno pagati almeno una volta all’anno si prescrivono sempre in cinque anni. E non c’è dubbio che il bollo vada pagato tutti gli anni.

– Prescrizione del bollo auto a 3 anni: per risolvere questi dubbi, a fine 2016 è intervenuta finalmente la Cassazione a Sezioni Unite che ha detto: gli arretrati del bollo auto si prescrivono in 3 anni anche dopo la notifica della cartella esattoriale e anche se quest’ultima non viene impugnata nei 60 giorni. Ciò perché la cartella è un atto amministrativo e, anche se diventa definitiva, non può mai essere equiparata a un atto del giudice. Con la conseguenza che la scadenza del bollo è sempre la stessa sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento.

Questa tesi è stata di recente condivisa da numerosi giudici e, da ultimo, dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Tutto ciò che abbiamo appena detto è tuttora valido. Quindi, al momento, tra tutte le tesi, quella della prescrizione di tre anni del bollo auto è sicuramente quella più certa e accreditata. Non conta il fatto che ogni Regione possa avere delle proprie regole. La prescrizione è uguale in qualsiasi parte d’Italia.

Come cambierà la situazione con la nuova riforma?

Tuttavia, il Governo vorrebbe inserire una norma di «interpretazione autentica» – e quindi con valore retroattivo, efficace anche per i debiti pregressi – che porterebbe la prescrizione del bollo auto a 10 anni una volta notificata la cartella di pagamento. Almeno per i debiti anteriori al 31 dicembre 2017. Il risultato sarebbe che, chi riteneva di essersi già liberato del tributo per avvenuta prescrizione, ritornerebbe ad essere debitore. Perché ciò possa considerarsi definitivo, però, bisognerà valutare i successivi sviluppi della legge di bilancio 2018.

Fonte: Adico

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Quanto tempo deve passare per la prescrizione del bollo auto

Quanto tempo deve passare perché l’omesso versamento della tassa automobilistica non sia più dovuta? Regole per la prescrizione bollo

Il bollo è la tassa di proprietà obbligatoria che si deve corrispondere ogni anno nei tempi previsti dalla legge per auto, moto e tutti i veicoli per i quali la legge ne prevede il pagamento. La maggior parte dei casi vede in gennaio il mese di scadenza di tale onere.
Se però il contribuente saltasse tale pagamento, cosa dicono le regole per la prescrizione bollo auto sull’eventuale cancellazione del pagamento?
Fino al 2015 il sistema di recupero del credito era piuttosto lungo nel tempo, ma adesso per l’anno appena iniziato le regole cambiano sostanzialmente e l’Agenzia delle Entrate si muoverà con più celerità.

Per essere prescritto il bollo auto devono passare tre anni. Questo tempo però non si calcola dalla data del mancato versamento, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo (esempio: bollo auto omesso a marzo 2010, i tre anni vanno calcolati a partire dal 1 gennaio 2011).
Se durante tale periodo non arriva nessun avviso da parte di Equitalia, il bollo si considera prescritto il 1° gennaio 2014. Qualora invece arrivasse un avviso di pagamento durante i tre anni, la data di prescrizione riparte da zero e si ricalcolano i giorni a partire dal gennaio dell’anno successivo alla notifica.

Per quanto riguarda la legge vigente, e su successive cause affrontate nei tribunali italiani, il momento in cui scatta il conteggio dei tre anni è da considerarsi in questo modo: come data iniziale del mancato pagamento è semplice, perché si comincia dal primo giorno dell’anno seguente all’omesso pagamento.
I casi di controversie più difficili sono state riguardo all’avviso di accertamento di Equitalia, ovvero se il conteggio inizia dalla data in cui l’ente di riscossione consegna il plico alla posta o all’ufficiale giudiziario, oppure se comincia dal momento in cui il debitore lo riceve nelle proprie mani. L’argomento è difficile da stabilire con certezza.

In ogni caso rimane il fatto che le sentenze dei giudici in sede di tribunale, fino a questo momento hanno indicato come data finale valida la ricezione del plico con l’avviso bonario di accertamento, quindi solo dal momento che il moroso ha nelle mani il sollecito di pagamento del bollo , parte il conteggio del tempo.
Resta da precisare che essendo atti di natura fiscale, il mancato pagamento da adito a interessi e penali che possono crescere molto, ed essendo poi messi in mano ad ufficiali giudiziari possono scaturire in pesanti situazioni che vanno oltre il principio della suddetta prescrizione.

Fonte: Virgilio

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