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Arriva il sorpassometro: ecco cos’è e come funziona

Il sorpassometro è il dispositivo, in dotazione alle Forze dell’Ordine, che ha il compito di rilevare gli autoveicoli che effettuano sorpassi vietati.

Il sorpassometro, insieme all’autovelox e al tutor, completa la gamma dei dispositivi di controllo utili a contrastare le infrazioni al Codice della Strada. Il dispositivo, in dotazione alla Polizia Stradale, è costituito da una telecamera che invia le immagini via GPRS ad un terminale su cui è installato uno specifico software in grado di interpretare in tempo reale se una vettura effettua un sorpasso vietato o se viola la segnaletica orizzontale. Il primo sorpassometro venne installato alle porte di Roma, per poi diffondersi in tutta Italia.

Il sorpassometro è commercializzato in esclusiva dal gruppo Poste Italiane e viene principalmente installato in prossimità dei tratti stradali dove è vietato il sorpasso o in corrispondenza delle corsie di emergenza. Oltre alla telecamera, il dispositivo è collegato a delle spire elettromagnetiche inserite sotto il primo strato di asfalto e poste nella parte vietata al sorpasso. Quando un veicolo transita su queste, il sorpassometro si attiva, scattando alcune foto e registrando un video di quindici secondi. Come per tutor e autovelox, anche il sorpassometro deve essere preceduto da segnaletica verticale che ne avvisa la presenza.

Le multe per le infrazioni di sorpasso vietato variano a seconda della situazione di pericolo che viene creata effettuando il sorpasso. In caso di sorpasso della sola striscia continua, la multa va da 41 euro a 168 euro, più l’eventuale decurtazione di due punti dalla patente. La sanzione varia se il sorpasso viene effettuato dentro o fuori città e se è presente o meno il segnale di divieto sorpasso. Nei casi più gravi (sorpasso in curva, in condizione di scarsa visibilità, presso passaggi pedonali, negli incroci, ecc.) è prevista una multa che varia da 162 euro a 1272 euro, più la perdita di dieci punti o la sospensione della patente.

Per evitare d’incorrere in sgradevoli sanzioni, una volta notata la presenza del sorpassometro, il consiglio è quello d’interrompere immediatamente il sorpasso, dato che non si può essere multati se si desiste dalla manovra. L’infrazione scatta solo se il sorpasso viene effettuato completamente, con il rientro nella propria corsia dopo aver superato la vettura che ci precedeva.
Sorpassometro a parte, ricordate sempre di guidare con prudenza e di evitare sorpassi pericolosi o azzardati, così da non mettere a rischio la vostra vita e quella degli altri automobilisti.

Fonte: Virgilio.it

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Parcheggio in sosta vietata? Si rischiano quattro anni di carcere

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha ribadito un indirizzo giuridico.

Altro che multa: lasciare la macchina in sosta vietata può portare il proprietario dell’auto anche a finire in prigione, con un rapido passaggio dal codice della strada a quello penale.

A ribadirlo pochi giorni fa è stata la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza 648/2016, legata ad un litigio familiare. Il tribunale ha confermato che se un automobilista parcheggia la propria vettura in sosta vietata, in particolare impedendo ad un’altra auto di uscire da una proprietà privata o da un parcheggio, rischia di essere condannato per violenza privata, con un’interpretazione ampia ma ormai giuridicamente condivisa dell’articolo 610 del Codice penale: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

In sostanza, come ricorda la sentenza, “Il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”. Quindi, ad esempio, bloccando l’unica uscita di una via privata, specie se a questo si aggiunge anche un eventuale danno specifico che la sosta vietata arreca al guidatore che cercava di uscire, ad esempio perché diretto in ospedale o ad un importante appuntamento di lavoro.

A dimostrazione di come questa interpretazione sia ormai giuridicamente consolidata, la sentenza del tribunale siciliano ne riprende un’altra della Corte di Cassazione, la 483476/15, nella quale si ribadiva lo stesso principio, spiegando anche come il reato non fosse necessariamente legato alla volontà di recare danno (leggasi dolo). Per arrivare ad un procedimento penale basta infatti anche una dimenticanza o noncuranza e solo un caso di forza maggiore potrebbe scagionare l’automobilista colpevole di sosta vietata: ad esempio, la necessità di lasciare la macchina in sosta vietata per portare un ferito al vicino Pronto Soccorso.

Non è quello del ‘parcheggio’ davanti ad un cancello, comunque, l’unico caso di sosta vietata che può portare ad una condanna penale. Poco tempo fa, ad esempio, due automobilisti milanesi avevano lasciato la propria auto vicino ad un incrocio, ostruendo la visibilità ad altre macchine. Poco dopo un uomo è morto in un incidente proprio in quell’incrocio per non aver avuto una visuale completa della strada: i due automobilisti sono così stati accusati di concorso in omicidio. Il Codice della strada recita infatti espressamente che “durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti“. Anche in questo caso, essendo addirittura sopravvenuto un danno fisico ad un terzo soggetto, si passa dall’illecito amministrativo a quello penale con possibilità di condanna, come spiegato, fino a quattro anni.

Ovviamente, perché parta il procedimento penale, in queste situazioni c’è necessità di una querela della parte offesa. Chi si sentisse danneggiato dalla sosta vietata può avvisare la polizia per richiedere lo spostamento dell’auto ‘incriminata’con un carro attrezzi, meglio se dopo aver fatto delle fotografie sia per avvalorare la propria tesi al momento della denuncia ai Carabinieri che come prova per il successivo processo. Ovviamente, oltre al procedimento penale, la ‘vittima’ può anche costituirsi come parte civile per il risarcimento del danno: in questo caso, comunque più spinoso, potrebbe però subentrare come aiuto al presunto ‘colpevole’ l’assicurazione da lui sottoscritta, almeno entro il massimale previsto dalla RC auto.

Fonte: Virgilio Motori

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Multe su strisce blu: cosa sapere per evitare beffe

Nella maggior parte dei casi, le multe per aver “sforato” su strisce blu sono contestabili.

Una delle multe più fastidiose per gli automobilisti è quella per divieto di sosta su strisce blu, in particolare quella per aver ‘sforato’ solo di qualche minuto il tempo inizialmente ‘pagato’ per il parcheggio. Tuttavia, troppo spesso i Comuni si dimenticano di un parere ministeriale che ha definitivamente cambiato le carte in tavola.

Si tratta del parere ministeriale 25783 del 22 Marzo 2010, che ha infatti confermato ciò che dice anche la legge: nel caso sopracitato non si può essere multati per divieto di sosta. Facendo riferimento anche ad un più recente parere del Ministero (3615 del 5 Luglio 2011) e ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, nel momento in cui si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta quando si arriva in ritardo.

In sostanza, non si tratterebbe di un illecito amministrativo (il biglietto è stato pagato), che è causa di una sanzione amministrativa come la multa, ma di un inadempimento contrattuale, dunque un illecito civile (non è stato pagato per il tempo relativo a tutta la sosta). Questo, ovviamente nelle aree dove non c’è un tempo massimo consentito per il parcheggio.

Il Comune può chiedere tutt’al più un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare tramite regolamenti comunali. Più volte il Codacons è intervenuto per censurare la prassi delle amministrazioni locali che emettono multe per divieto di sosta nei confronti dei cittadini che lasciano scadere il ‘ticket’ dopo aver parcheggiato nelle strisce blu.

Addirittura, un anno fa il Ministero dei Trasporti è intervenuto invitando i Comuni a produrre una regolamentazione normativa in materia con una ordinanza ad hoc per dare una base legale a questo tipo di multe, cosa che pochissimi hanno però fatto. Cosa accade dunque ora quando si riceve una multa in caso di sosta oltre la scadenza del ticket? Semplice, le multe comminate dai Comuni privi della sopracitata ordinanza possono essere impugnate ed annullate d’ufficio, eventualmente inoltrando le richieste alle prefetture competenti per territorio.

Peraltro, non bisogna dimenticare un’altra importante pronuncia della Corte di Cassazione, sempre relativamente alle multe su strisce blu. Nell’ordinanza 18575 della Suprema Corte del settembre 2014, infatti, si stabilisce che se il Comune non dimostra l’esistenza di aree a sosta gratuita, anche a disco orario, nei pressi di quelle a pagamento, la multa può essere annullata dall’autorità giudiziaria.

L’infrazione potrà essere quindi rilevata ma quando il multato farà ricorso, toccherà all’amministrazione dover dimostrare l’esistenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze. Qualora questo tipo di parcheggio non fosse garantito o il Comune non riuscisse a dimostrarne l’esistenza, il verbale verrà annullato.

Fonte: Virgilio Motori

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