Negli ultimi anni un problema sempre più consistente che si pongono le persone che abitano in un condominio è il metodo attraverso il quale si contesta il riparto delle spese.
Chi vive all’interno di un condominio si pone sempre più spesso una domanda: come si fa a contestare il riparto delle spese di condominio?
Una situazione tipo si stabilisce nel momento in cui l’amministratore di condominio invia una comunicazione con l’elenco delle spese sostenute per la gestione ordinaria e quella straordinaria. Successivamente viene riportata una tabella con la ripartizione degli importi tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi. La lettera termina con l’invito a pagare la quota di competenza entro 10 giorni. Confrontando le somme richieste con quelle che dovranno versare gli altri condomini, però, sembra che ci siano alcune irregolarità; inoltre bisognerebbe comprendere meglio per quali ragioni sono stati spesi tutti questi soldi. In attesa di maggiori chiarimenti il pagamento si blocca e, nel frattempo, si pensa a un eventuale ricorso al giudice.
La legge offre delle soluzioni per chi ritiene errata la ripartizione effettuata dall’amministratore di condominio, ma bisogna fare molta attenzione al rispetto delle tempistiche che, se non osservate, possono comportare alla decadenza di ogni diritto e all’impossibilità di difendersi in giudizio anche in caso di notifica di un decreto ingiuntivo. Con una sentenza di inizio anno, il Tribunale di Roma ha stilato un vero e proprio vademecum su come contestare il riparto delle spese di condominio. Non si tratta, però, di una novità: per i tecnici del diritto è infatti pane quotidiano, mentre per chi non è esperto di legge e di procedura civile sarà necessario prendersi del tempo per comprendere cosa fare per difendere i propri diritti. Chi vuol contestare il riparto delle spese di condominio, deve in primis contestare la delibera dell’assemblea di approvazione dei piani di riparto. È proprio questo il primo e necessario passaggio per impugnare la ripartizione errata delle spese condominiali. In pratica, ci si deve muovere entro 30 giorni dall’approvazione in assemblea. Ecco come.
Impugnare la delibera dell’assemblea
Le quote poste a carico dei singoli condomini che si sono astenuti o che hanno votato contro l’approvazione dei piani di reparto devono essere contestate con l’azione di impugnazione della delibera assembleare entro 30 giorni dalla riunione di condominio. Scaduto questo termine, purtroppo, non c’è più nulla da fare e bisogna rassegnarsi al pagamento. Coloro che non si sono presentati all’assemblea, invece, hanno sempre 30 giorni di tempo per impugnare la delibera, ma il termine decorre dal giorno in cui il postino porta loro il verbale della riunione, che è obbligatorio per legge. Il termine è previsto a pena di decadenza; pertanto, una volta decorso, gli interessati non possono più impugnare la delibera che diviene definitiva ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i comproprietari, anche dissenzienti. Prima di agire in tribunale, è necessario presentare una richiesta di mediazione presso un organismo situato nella città del tribunale competente per territorio. Tale mediazione ha lo scopo di tentare una conciliazione tra le parti in causa. Se già al primo incontro, le cui spese vive sono a carico di entrambe, non si trova una intesa, il condomino che intende contestare il piano di riparto può rivolgersi al giudice competente e avviare l’azione giudiziaria vera e propria.
Ma nel frattempo bisogna pagare?
Il codice civile stabilisce che l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, a meno che la sospensione non sia ordinata dall’autorità giudiziaria. In parole povere, se il giudice non sospende la delibera, l’amministratore può chiedere il pagamento ed eventualmente agire con un decreto ingiuntivo. Il giudice dispone la sospensione solo se sussistono gravi motivi da cui può derivare un danno grave ed irreparabile. In particolare deve valutare, oltre che l’apparente fondatezza dell’impugnazione, gli interessi contrapposti, considerando, da un lato, il pregiudizio che dall’esecuzione della delibera deriverebbe al ricorrente e, dall’altro, quello che potrebbe derivare alla collettività condominiale dalla ritardata esecuzione della stessa. Chiaramente, chi paga prima dell’esito del giudizio di impugnazione, qualora vinca la causa ha diritto al rimborso delle spese condominiali versate e non dovute; ci sono 10 anni di tempo, infatti, per chiedere la restituzione dei soldi, altrimenti il diritto cade in prescrizione.
Opposizione al decreto ingiuntivo o all’ordine di pagamento
Se si fa scadere il termine di 30 giorni dalla delibera assembleare di approvazione dei piani di riparto, non è più possibile contestare la richiesta di pagamento per le spese di condominio avanzata dall’amministratore, sia che questa venga presentata con una semplice lettera che con un decreto ingiuntivo. Nella sentenza del tribunale di Roma citata in apertura si precisa appunto che non può essere accolta perché inammissibile la domanda con la quale il condomino chiede al giudice di accertare che non è tenuto al pagamento degli oneri condominiali approvati in assemblea e mai impugnati.
Il nostro ordinamento, dunque, predispone uno strumento tipico di tutela contro lo stato di ripartizione degli oneri condominiali approvato dall’assemblea, cioè la richiesta al giudice di annullamento della delibera di approvazione di tale riparto. Ed è tale azione tipica che il condomino deve esercitare per liberarsi dall’obbligo di pagare gli oneri condominiali nella misura deliberata in assemblea.
Fonte: Adico
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