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TARI IN BOLLETTA: LA PROPOSTA DELLA LEGA

Nuova tassa sui rifiuti prevista nella bolletta, come con il Canone Rai.

La Lega ha presentato un nuovo emendamento collegato alla legge di Bilancio. Tale manovra prevede una tassa sui rifiuti inserita nella bolletta elettrica.

Per il momento si tratta soltanto di una proposta che sarà discussa in Senato. L’ipotesi della Tari nella ricevuta darebbe la possibilità di inserire il prelievo per il servizio rifiuti direttamente nella bolletta della luce. Ciò riguarderebbe solamente i Comuni in situazioni critiche.

Le amministrazioni locali potranno dunque chiedere alle imprese elettriche di inserire ogni sei mesi il pagamento della tassa nella fattura, proprio come avviene per il Canone Rai.

L’intento della misura è quello di contrastare l’evasione connessa a questa imposta, in quanto sono state rilevate alte percentuali di mancato pagamento in certi Comuni italiani.

Massimo Garavaglia, viceministro dell’Economia, a tale proposito, ha però espresso alcuni dubbi riguardo l’effettiva realizzazione della manovra a causa delle diverse ritrosie presenti tra le parti politiche.

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Il canone Rai verrà aggiunto alla bolletta in seguito a un decreto in vigore dal 5 giugno 2016. Ecco le risposte ad alcune domande.

Canone Rai in bolletta, decreto in vigore dal 5 giugno

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto attuativo, del Ministero dello Sviluppo Economico, che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce.

Il decreto entra è entrato in vigore il 5 giugno 2016. Tutti gli enti coinvolti nella riscossione del canone Rai (Agenzia delle entrate, Acquirente Unico S.p.a e le società elettriche) dovranno rispettare alcune scadenze, imposte dal decreto stesso.

E i contribuenti, come dovranno comportarsi? Per chi avesse ancora dei dubbi, l’Adnkronos ha riassunto tutti i punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it.

Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta?

Dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.

Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 – 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.

L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

Sì. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv.

Uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?

No, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.

Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata affittata, chi paga?

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre l’inquilino in quanto ’detentore’ dell’apparecchio televisivo. L’azienda di viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull’immobile affittato è sempre l’inquilino anche nel caso in cui l’appartamento era già ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà dell’affittuario): “Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)”, si legge.

Sono residente all’estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

E’ ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell’esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del 1 gennaio 2016?

Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati.

La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche?

No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?

Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono piu’ canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.

L’importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell’IVA prevista per i servizi di vendita dell’energia elettrica?

No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.

Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Fonte: La Stampa

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L’Iva sulle imposte in bolletta è illegittima e va rimborsata

Una sentenza del giudice di pace di Venezia chiarisce la questione.

Ma è lecito che lo Stato pretenda il pagamento dell’Iva su un’imposta?Chiunque si sia ritrovato una bolletta del gas e dell’energia elettrica tra le mani, prima o poi se lo è domandato: perché dobbiamo pagare l’Iva anche sulle accise e le addizionali che ci impongono per fare cassa gli enti pubblici, si tratti di Regione, Comune o ex-Provincia?

La sentenza

Una sentenza del 9 maggio del giudice di pace di Venezia mette nero su bianco che, no, pretendere l’Iva su un’imposta non è legittimo, perché non esiste una legge che lo preveda: dunque, gli utenti hanno diritto di chiedere di essere rimborsati.
La sentenza vale per il singolo ricorrente, che ha ottenuto la restituzione dei 100 euro pagati e non dovuti, ma può fare scuola: chiunque può rivolgersi al giudice di pace, anche privatamente. Citando la sentenza 3671/97 della Corte di Cassazione, il magistrato ha, infatti, ribadito che «un tributo non possa gravare su un altro analogo, senza una espressa statizione legislativa». Non c’è alcuna legge che impone di pagare l’Iva su un tributo e non solo sui metri cubi di gas consumato o di kw consumati. Il giudice ha così ordinato a Eni Divisione Ga & Power e GDF Suez Energie di restituito al ricorrente le poche decine di euro ingiustamente incassate: ma potenzialmente tutti possono fare ricorso per chiedere la restituzione della quota dell’Iva pagata sui tributi – e non suoi consumi – nelle bollette di gas ed energia elettrica degli ultimi 10 anni.

«Si tratta di una decisione attesa, per certi versi ovvia, dal momento che la Cassazione civile già nel 1997 ha affermato il principio che – salva deroga esplicita – un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra. Ma questa sentenza del giudice di pace di Venezia è clamorosa per le ripercussioni che può avere», si legge nella nota diffusa dall’Adico «perché apre un nuovo fronte nella difesa del consumatore dai balzelli casuali e non previsti da alcuna norma di legge. Sempre dal giudice di pace di Venezia – su applicazione della sentenza 238/09 della Corte costituzionale – è partita la causa che ha condannato Veritas a restituire agli utenti l’Iva indebitamente applicata sull’ormai soppressa Tia, la tariffa di igiene ambientale. Ora – nonostante i disagi per la grave carenza di personale di cui soffre l’ufficio giudiziario di Venezia – il giudice di pace accogliendo l’istanza di un utente ha aperto la strada a tutti gli utenti per far loro ottenere il rimborso dell’Iva, indebitamente applicata sulle accise di gas e corrente elettrica. La decisione è netta ed esplicita e chiunque richieda il rimborso, lo otterrà».

La norma comunitaria

È la norma comunitaria – spiegano gli esperti dell’Associazione – che ribadisce che l’Iva «vada pagata solo su un “prezzo”, sul corrispettivo di una prestazione, non sul trasferimento di un’imposta dal produttore all’utente».

I costi per i consumi di gas ed energia elettrica sono tra le voci più alte della gestione familiare: certo, il rimborso del quale si sta parlando non riguarda tutta l’Iva (comunque dovuta sui consumi), ma solo della quota di qualche decina di euro l’anno pagata sulle imposte: moltiplicata la cifra per dieci anni diventa comunque significativa per il singolo utente.

Se poi diventasse “virale” per tutti gli utenti italiani piccoli e (soprattutto) grandi si trasformerebbe in una cascata di milioni di euro da restituire: «Basta che – come si dice – il consumatore non se la metta via e viene rimborsato anche delle spese».

Fonte: Adico

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