Il “Dopo di noi” diventa legge, grazie all’approvazione in via definitiva alla Camera oggi pomeriggio.
Il provvedimento introduce misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con “disabilità grave” prive del sostegno familiare dei genitori. Il testo era già stato approvato in prima lettura dalla Camera nel febbraio scorso ed è stato poi modificato al Senato a maggio. “La legge sul Dopo di noi è un fatto di civiltà per migliaia di famiglie. Sono orgoglioso dei parlamentari che l’hanno voluta e votata. Grazie”. Ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
Quante sono le persone interessate?
Secondo i dati forniti dall’Istat la possibile platea di beneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. Più specificamente, destinatari delle misure di assistenza cura e protezione saranno le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori o di chi ne tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per gli assistiti.
Fondo per l’assistenza.
La legge istituisce il Fondo per l’assistenza ripartito fra le regioni con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l’accesso alle misure. Le regioni defininiranno poi i criteri per l’erogazione dei finanziamenti e la verifica dell’attuazione dell’attività svolte, oltre alle possibili ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi. Contestualmente saranno individuati gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse destinate: programmi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze, nonché programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Prestazioni assistenziali.
La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate perciò al coordinamento dei LEA (Livelli essenziali di assistenza, ossia le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a offrire). Un ruolo rilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidata l’erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità.
Detraibilità per le spese per le polizze assicurative.
L’articolo 5 eleva il limite di detrazione dall’imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Istituzioni di trust e fondi speciali vincolati.
La legge disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi: costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica. L’affidatario può essere anche un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell’atto) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
Fonte: Avvenire
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