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Canone RAI 2019

CANONE RAI 2019: SCADENZE, ESENZIONI E MODALITÀ.

La scadenza per richiedere l’esenzione del canone RAI è fissata al 31 gennaio per tutto l’anno 2019.

Il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per l’invio dei moduli di esenzione al canone RAI presso l’Agenzia delle Entrate. Le domande di esenzione inviate a seguito di questa data, ma entro il mese di luglio, verranno autorizzate all’esonero solo per il secondo semestre del 2019. Per coloro che la invieranno in tempo (31 gennaio) potranno non pagare il canone RAI per tutto l’anno.

Il canone non cambia

È stata confermata la cifra e la modalità di pagamento del canone nella legge di Bilancio: la bolletta elettrica resta al costo complessivo di 90 euro dilazionato in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre, anche per il 2019.

Ma chi lo paga? Tutti i titolari di un’utenza per la fornitura elettrica, visto che si presume che questi siano anche in possesso di una televisione.

Chi è esonerato? Ci sono alcune categorie di persone che possono evitare di pagare il canone RAI. Ne sono esonerati:

– gli anziani over 75 con un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro e che non convivono con altri soggetti titolari di un proprio reddito;

– gli agenti diplomatici e consolari, purché originari di un Paese in cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

– i militari stranieri appartenenti alle Forze della Nato.

Dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV

Non tutti i titolari di un’utenza elettrica sono in possesso di un apparecchio tv in casa. Chi non ce l’ha può chiedere di non pagare il canone RAI presentando la dichiarazioni di non detenzione dell’apparecchio televisivo. Il modello per la non detenzione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere inviato anche tramite la modalità telematica utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel. La modalità telematica non è invece disponibile per gli anziani. Loro possono inviare la richiesta di esenzione tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata p22.sat@postacertificata.rai.it. In ogni caso la richiesta di esonero può essere richiesta inviando il modulo preposto in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo:

Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 –Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 -10121 Torino.

Fonte: Adico

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ASSEGNI NON TRASFERIBILI: INTERVIENE IL PARLAMENTO.

Richieste di assistenza da parte dei cittadini multati riguardo gli assegni non trasferibili. Dal Parlamentare giungono buone notizie.

Riguardo alla questione degli assegni con la dicitura “non trasferibile” sono arrivate dal Parlamento le attese risposte legislative per rendere meno pesanti e più proporzionate le sanzioni per chi ha agito in totale buonafede.

Adico invita le persone che abbiano ricevuto dagli uffici l’intimazione al pagamento prima dell’eventuale sanzione, a rivolgersi ai loro uffici. Carlo Garofolini, presidente dell’Adico afferma che l’ufficio legale potrà mettere al corrente tutti di quanto deciso a livello parlamentare. Le notizie sono positive, anche se non si è arrivati al totale annullamento della sanzione.

Nello specifico, sono state modificate le sanzioni applicabili. In particolare, dove le violazioni siano di minore gravità e riguardino importi superiori a 999,99 euro ed inferiori a 30.000 euro. Concretamente la sanzione minima sarà ora pari al 10% dell’importo trasferito in violazione di legge.

Tuttavia, bisogna ricordare che l’articolo 49 rimane invariato: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre prevedere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Ora, però, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’articolo in caso di emissione di assegni di importo fino a 30mila euro senza clausola di non trasferibilità la punibilità sarà meglio valutata.

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PACE FISCALE: I TRATTI FONDAMENTALI

In questi giorni, la Camera si sta pronunciando riguardo il decreto fiscale collegato alla manovra in scadenza il 22 dicembre prossimo.

Rispetto alle valutazioni fatte, la camera decide che la conversione in legge del del nuovo decreto fiscale passa ma con delle modifiche.

A questo proposito essa propone un calendario delle scadenze per quanto riguarda la pace fiscale:

  1. Rottamazione-bis: entro il 7 dicembre

  2. Rottamazione-ter: adesioni entro il 30 aprile 2019

  3. “Stralcia cartelle”: debiti annullati entro il 31 dicembre 2018

  4. Definizione agevolata liti pendenti

  5. Sanatoria irregolarità formali

Rottamazione-bis: entro il 7 dicembre

La prima scadenza che dovrà essere presa in considerazione è quella legata alla possibilità, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis, di mettersi in regola riguardo le somme dovute.

Rottamazione-ter: adesioni entro il 30 aprile 2019

Successivamente,per aderire alla nuova definizione agevolata ci sarà tempo fino al 30 aprile 2019. Entro questa data il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla rottamazione, attraverso apposita dichiarazione.

“Stralcia cartelle”: debiti annullati entro il 31 dicembre 2018

Importante è anche la scadenza relativa allo “Stralcio dei debiti” fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In questo caso l’annullamento sarà automaticamente effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento degli adempimenti tecnici e contabili.

Definizione agevolata liti pendenti

Poi ancora, per avvalersi della sanatoria relativa ai verbali di constatazione pvc i contribuenti dovranno presentare l’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 con le relative modalità. Entro la stessa data, questi dovranno provvedere anche al versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte auto-liquidate così da regolarizzare le violazioni senza il versamento di interessi o sanzioni.

Sanatoria irregolarità formali

Il nuovo decreto legge stabilisce,infine,la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 24 ottobre 2018.

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VANTAGGI ROTTAMAZIONE-TER: ULTIMA OCCASIONE

Questi sono gli ultimi giorni a disposizione dei contribuenti per pagare le rate scadute della rottamazione-ter.

Il 7 dicembre scadrà l’ultima chiamata per il pagamento della rottamazione-ter. Essa riguarderà il 41% del totale degli interessati che hanno fatto domanda ma poi hanno saltato i pagamenti.

Si tratta di mettersi in regola per poi usufruire, dal prossimo anno, di condizioni più favorevoli previste dalla rottamazione. Chi perde questa possibilità non potrà più aderire.

La versione della rottamazione prevede il taglio degli interessi e le rate distribuite in cinque anni. Il tasso di interesse infatti scenderà dal 2% allo 0,3% l’anno. Poi saranno previste10 rate uguali con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Per usufruire di questi vantaggi non occorre alcuna domanda: sarà infatti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a inviare, entro il 30 giugno prossimo 2019, una nuova comunicazione con le rate relative all’importo residuo da pagare e le nuove scadenze.

Infine,per effettuare il pagamento delle rate,è sufficiente effettuare il versamento utilizzando i bollettini Rav. L’operazione può avvenire presso la propria banca o dal conto online.

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